Art. 10.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

      «1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».